Statuto

Statuto di “IntegriAmiamoci”

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

E' costituita con durata illimitata l’associazione  che si configura come una “Onlus” prevedendo, in quanto tale, assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficienza, istruzione e formazione.
Requisiti richiesti ai  sensi dell’art. 10 disciplinato dal Decreto Legislativo 460/97.
Viene a configurarsi come organizzazione di volontariato, regolata dalla legge 266/91.
L’Associazione è denominata “IntegriAmiamoci” con sede a Canicattini Bagni, in via Umberto n°227.

ARTICOLO 2 – Scopo

L’Associazione ha come scopo fondamentale l’integrazione del singolo
all'interno della realtà sociale in cui viene a collocarsi, per poter  restituirgli la dignità di essere umano.
Tale opera sarà attuata mediante attività di smistamento cibo, vestiario, libri ecc. , pervenuti all'associazione da donazioni, raccolte, o comperate utilizzando un fondo raccolto dall'associazione stessa con attività o altro.
L’opera sarà attuata, altresì, mediante l’apporto non solo di beni materiali, ma anche immateriali.  Tra i quali, i beni fondamentali della  solidarietà e dell’amicizia, che vengono, a volte riconosciuti,come una sorta di “iure proprio” solo dei cittadini di una data comunità, e non “ius gentium” di tutti.
L’Associazione si predispone come compito quello di informare l’avente bisogno, della sua condizione di soggetto, non solo gravato da obblighi, ma titolare anche di diritti, fungendo da sportello di informazione legale e sociale.
  
ARTICOLO 3 – Durata

L’Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, la destinazione di eventuale patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

ARTICOLO 4 – Attività

L'Attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto degli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati.
Copia del presente statuto e successive modifiche verrà portato a conoscenza di ogni socio.

ARTICOLO 5 - Soci e criteri di ammissione

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa, avendone i requisiti qui oltre descritti. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo o e ai diritti che ne derivano. Possono far parte del 1 'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione di domanda di ammissione e subordinata alla condizione risolutiva dell'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato.
Comporterà l’esonero dall'associazione  qualunque manifestazione di razzismo, intolleranza e discriminazione, nei confronti di chiunque.
La quota associativa o il contributo associativo non possono essere trasferiti a terzi o rivalutati.
Fermo restando il principio di uniformità del rapporto associativo, ed il diritto di voto, esteso a tutte le categorie di soci da esercitarsi singolarmente ai sensi dell' art. 2532 C.C. secondo comma i soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) soci fondatori
b) soci benemeriti
c) soci effettivi
Non sono ammessi a nessun titolo soci legati all'Associazione con carattere di temporaneità.
  
ARTICOLO 6 - Soci Fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione.

ARTICOLO 7 - Soci Benemeriti

Sono soci benemeriti le persone fisiche dotate dei requisiti morali sopra previsti, che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione, hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono nominati benemeriti dalla Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per il riconoscimento di particolari titoli di merito, non sono tenuti a versare alcun contributo ma partecipano con diritto di voto deliberativo alle assemblee indette dal l'Associazione. Godono dei diritti previsti dallo statuto in favore di tutti i soci.

ARTICOLO 8 - Soci effettivi

I soci effettivi sono le persone fisiche maggiorenni, dotate dei requisiti di cui all'art. 5 sopracitato che intendono partecipare all' attività sportiva dell' Associazione e svolgere la stessa presso gli impianti a disposizione del l'Associazione. La loro ammissione all'Associazione avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta, come presentazione, da un socio effettivo.

ARTICOLO 9 - Soci: diritti e obblighi

Tutti i soci godono, al momento dell' ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché, nell'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Tutti i soci hanno obbligo, per consapevole accettazione, di osservare le norme del presente Statuto, i Regolamenti Sociali, ed hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione.

ARTICOLO 10 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
- sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- dimissioni volontarie o decesso;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del l'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento,
dell'Associazione.
La deliberazione di radiazione dovrà essere ratificata da parte dell'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria. Il socio radiato non può essere più riammesso.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sulla radiazione sono impugnabili entro trenta giorni davanti al Collegio dei Probiviri.
Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata per iscritto almeno tre mesi prima.
  
ARTICOLO 11 - Patrimonio Sociale

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle elargizioni dei soci di terzi o di enti pubblici o privati, dai contributi e sovvenzioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Il patrimonio è altresì costituito:
a)     da viveri raccolti dai volontari;
b)    indumenti raccolti da volontari;
c)     beni dati in beneficenza.
L'anno sociale si compone di dodici mesi coincidenti con l'anno solare.
L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Gli eventuali utili di gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione, ribadendosi il divieto di distribuzione durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il vice presidente;
d) tesoriere;
c) il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

ARTICOLO 13 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci e il massimo organo deliberativo, dell'Associazione ed e convocato in sessione ordinaria e straordinaria.
Quando e regolarmente convocata e costituita rappresentai, l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 14 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria e straordinaria e convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale lettera raccomandata a mano recapitata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione e atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

ARTICOLO 15 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, In prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  
ARTICOLO 16-Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.
La convocazione é fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale lettera raccomandata a mano recapitata almeno otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Nel caso di dimissioni del Presidente della Associazione o di suo impedimento definitivo o di dimissioni della metà più uno dei consiglieri anche se non contemporanee, o nel caso di non approvazione da parte dell'assemblea della relazione annua morale - tecnico - finanziaria, l’intero Consiglio Direttivo decade.
Il Presidente e/o il Vice Presidente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'assemblea dei soci per le nuove elezioni, da convocarsi nel termine improrogabile di 30 giorni e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

ARTICOLO 17- Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione, esso é investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'associazione, esclusi quelli che la legge e il presente statuto attribuiscono all'assemblea dei soci.
Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:
a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci, la relazione morale tecnico - finanziaria annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
b) stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci da indirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilancio e convoca l'Assemblea straordinaria ogni qual volta lo reputi necessario;
c) da esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
e) approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
f) amministra il patrimonio sociale, determinando annualmente la quota sociale dovuta da ciascuna categoria di soci;
g) delibera sulle proposte di ammissione e di esclusione dei soci;
h) propone all'assemblea generale ordinaria dei soci la nomina dei soci benemeriti;
i) delibera sulle proposte di radiazione;

ARTICOLO 18- Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, é il legale rappresentante della Associazione, sovrintende a tutte lei, attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea, del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei revisori dei con ti, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
Può delegare la sua firma, per singoli atti, ad uno degli altri consiglieri.
Egli provvede alla direzione ed alla gestione dell'Associazione in conformità delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti delle adunanze del Consiglio e delle Assemblee, provvede al normale andamento del l'Associazione e sovrintende all'ordinaria amministrazione sociale.
Si incarica della tenuta dei libri contabili, tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della attività sociali; provvede altresì, alla riscossione dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19- Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo; esplica inoltre le funzioni alle quali viene espressamente delegato.

ARTICOLO 20 - Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il bilancio dell' Associazione da esso stesso redatto con chiarezza e rappresentativo, in modo veritiero e corretto, della situazione patrimoniale ed economico finanziaria del l'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.
I conti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione insieme alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio verrà redatto dal Tesoriere, il quale avrà anche il compito di detenere il fondo cassa.

ARTICOLO 21 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento del l'Associazione, é deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci presenti che costituiscono almeno i 2/3 di tutti i soci.
L’Associazione, in oltre, si scioglie con il venir meno di tutto i soci fondatori.
Così pure la richiesta di convocazione dell`Assemb1ea generale straordinaria da parte de soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci, con esclusione di deleghe. Oltre che per espressa volontà della Assemblea, 1'Associazione si scioglie quando lo scopo sociale é divenuto impossibile.
L'Associazione si estingue anche quando tutti gli associati sono venuti a mancare su istanza e delibera del Consiglio Direttivo. Nelle suddette ipotesi il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea la quale, preso atto del verificarsi delle cause estintive adotterà a maggioranza dei presenti tutte le determinazioni per addivenire allo scioglimento della Associazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione, si delibera che un eventuale patrimonio sarà devoluto, in conformità alla qualifica di ONLUS e all’art.10 comma 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.  a:
a)     persone svantaggiate in ragione di condizione  fisica, psichica, economica, sociale o familiare.
b)    Componente collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organi di appartenenza.

ARTICOLO 22

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, in particolar modo quelle che regolano le associazioni ONLUS.

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