Statuto di “IntegriAmiamoci”
ARTICOLO 1 - Denominazione e sede
E' costituita con durata
illimitata l’associazione che si
configura come una “Onlus” prevedendo, in quanto tale, assistenza sociale e
socio-sanitaria, beneficienza, istruzione e formazione.
Requisiti richiesti ai sensi dell’art. 10 disciplinato dal Decreto
Legislativo 460/97.
Viene a configurarsi come
organizzazione di volontariato, regolata dalla legge 266/91.
L’Associazione è denominata
“IntegriAmiamoci” con sede a Canicattini Bagni, in via Umberto n°227.
ARTICOLO 2 – Scopo
L’Associazione
ha come scopo fondamentale l’integrazione del singolo
all'interno della realtà
sociale in cui viene a collocarsi, per poter
restituirgli la dignità di essere umano.
Tale opera sarà attuata
mediante attività di smistamento cibo, vestiario, libri ecc. , pervenuti all'associazione da donazioni, raccolte, o comperate utilizzando un fondo
raccolto dall'associazione stessa con attività o altro.
L’opera sarà attuata,
altresì, mediante l’apporto non solo di beni materiali, ma anche
immateriali. Tra i quali, i beni
fondamentali della solidarietà e
dell’amicizia, che vengono, a volte riconosciuti,come una sorta di “iure proprio”
solo dei cittadini di una data comunità, e non “ius gentium” di tutti.
L’Associazione si predispone
come compito quello di informare l’avente bisogno, della sua condizione di
soggetto, non solo gravato da obblighi, ma titolare anche di diritti, fungendo
da sportello di informazione legale e sociale.
ARTICOLO 3 – Durata
L’Associazione potrà essere
sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, la
destinazione di eventuale patrimonio residuo avverrà a favore di altra
associazione che persegua finalità analoghe.
ARTICOLO 4 – Attività
L'Attività dell'Associazione si svolgerà secondo le
norme di cui al presente Statuto degli eventuali Regolamenti che potranno
essere emanati.
Copia del presente statuto e successive modifiche
verrà portato a conoscenza di ogni socio.
ARTICOLO 5 - Soci e criteri di ammissione
L'Associazione si compone di un numero illimitato di
soci.
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività
dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa, avendone i requisiti qui
oltre descritti. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia
operativo al rapporto associativo medesimo o e ai diritti che ne derivano.
Possono far parte del 1 'associazione, in qualità di soci, solo le persone
fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile
condotta morale e civile.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione di domanda di ammissione e subordinata alla condizione risolutiva dell'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione di domanda di ammissione e subordinata alla condizione risolutiva dell'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato.
Comporterà l’esonero dall'associazione qualunque manifestazione di razzismo, intolleranza e
discriminazione, nei confronti di chiunque.
La quota associativa o il contributo associativo non possono essere trasferiti a terzi o rivalutati.
La quota associativa o il contributo associativo non possono essere trasferiti a terzi o rivalutati.
Fermo restando il principio di uniformità del rapporto
associativo, ed il diritto di voto, esteso a tutte le categorie di soci da
esercitarsi singolarmente ai sensi dell' art. 2532 C.C. secondo comma i soci si
distinguono nelle seguenti categorie:
a) soci fondatori
b) soci benemeriti
c) soci effettivi
Non sono ammessi a nessun titolo soci legati
all'Associazione con carattere di temporaneità.
ARTICOLO 6 - Soci Fondatori
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla
costituzione della Associazione.
ARTICOLO 7 - Soci Benemeriti
Sono soci benemeriti le persone fisiche dotate dei
requisiti morali sopra previsti, che per opere, donazioni o cariche rivestite
in seno all'Associazione, hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono
nominati benemeriti dalla Assemblea Generale dei Soci, su proposta del
Consiglio Direttivo, per il riconoscimento di particolari titoli di merito, non
sono tenuti a versare alcun contributo ma partecipano con diritto di voto
deliberativo alle assemblee indette dal l'Associazione. Godono dei diritti
previsti dallo statuto in favore di tutti i soci.
ARTICOLO 8 - Soci effettivi
I soci effettivi sono le persone fisiche maggiorenni,
dotate dei requisiti di cui all'art. 5 sopracitato che intendono partecipare
all' attività sportiva dell' Associazione e svolgere la stessa presso gli
impianti a disposizione del l'Associazione. La loro ammissione all'Associazione
avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo. La domanda deve essere
redatta su apposito modulo e sottoscritta, come presentazione, da un socio
effettivo.
ARTICOLO 9 - Soci: diritti e obblighi
Tutti i soci godono, al momento dell' ammissione, del diritto
di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché, nell'elettorato attivo e
passivo. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le
iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale secondo le
modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Tutti i soci hanno obbligo, per consapevole
accettazione, di osservare le norme del presente Statuto, i Regolamenti
Sociali, ed hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il
diritto di usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione.
ARTICOLO 10 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
- sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per
l'ammissione;
- dimissioni volontarie o decesso;
- dimissioni volontarie o decesso;
- radiazione, deliberata
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata
contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del
l'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon
andamento,
dell'Associazione.
La deliberazione di radiazione dovrà essere ratificata
da parte dell'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria. Il socio radiato
non può essere più riammesso.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sulla radiazione
sono impugnabili entro trenta giorni davanti al Collegio dei Probiviri.
Il recesso si verifica quando l'associato presenti
formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto con lo
scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata per iscritto almeno tre mesi
prima.
ARTICOLO 11 - Patrimonio Sociale
I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti
dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle
elargizioni dei soci di terzi o di enti pubblici o privati, dai contributi e
sovvenzioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate
dall'Associazione. Il patrimonio è altresì costituito:
a) da viveri raccolti dai volontari;
b) indumenti raccolti da volontari;
c) beni dati in beneficenza.
L'anno sociale si compone di dodici mesi coincidenti
con l'anno solare.
L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina
il 31 Dicembre di ogni anno.
Gli eventuali utili di gestione, anche commerciale,
dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale
dell'Associazione, ribadendosi il divieto di distribuzione durante la vita
dell'Associazione.
ARTICOLO 12 - Organi sociali
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il vice presidente;
c) il vice presidente;
d) tesoriere;
c) il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a
titolo gratuito.
ARTICOLO 13 - Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci e il massimo organo deliberativo,
dell'Associazione ed e convocato in sessione ordinaria e straordinaria.
Quando e regolarmente convocata e costituita
rappresentai, l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti
o dissenzienti.
ARTICOLO 14 - Convocazione
L'Assemblea ordinaria e straordinaria e convocata dal
Consiglio Direttivo mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione
e contestuale lettera raccomandata a mano recapitata ai soci almeno quindici
giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere
richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati che ne
propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione e atto dovuto da parte
del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede
dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione degli associati.
ARTICOLO 15 - Validità assembleare
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, In
prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
con diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 16-Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di
quattro ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni
e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il
vice Presidente ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne
sia fatta domanda da almeno 3 membri.
La convocazione é fatta mediante affissione di avviso
nella sede dell'Associazione e contestuale lettera raccomandata a mano
recapitata almeno otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la
maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti.
Nel caso di dimissioni del Presidente della
Associazione o di suo impedimento definitivo o di dimissioni della metà più uno
dei consiglieri anche se non contemporanee, o nel caso di non approvazione da
parte dell'assemblea della relazione annua morale - tecnico - finanziaria,
l’intero Consiglio Direttivo decade.
Il Presidente e/o il Vice Presidente rimangono in
carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'assemblea dei
soci per le nuove elezioni, da convocarsi nel termine improrogabile di 30
giorni e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.
ARTICOLO 17- Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le
attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica
dell'associazione, esso é investito dei più ampi poteri per la direzione e
l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti
gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'associazione, esclusi
quelli che la legge e il presente statuto attribuiscono all'assemblea dei soci.
Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:
a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da
sottoporre all'assemblea dei soci, la relazione morale tecnico - finanziaria
annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
b) stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei
soci da indirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilancio e
convoca l'Assemblea straordinaria ogni qual volta lo reputi necessario;
c) da esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura,
in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
d) emana i regolamenti interni e di attuazione del
presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
e) approva gli eventuali programmi tecnici ed
organizzativi dell'Associazione;
f) amministra il patrimonio sociale, determinando
annualmente la quota sociale dovuta da ciascuna categoria di soci;
g) delibera sulle proposte di ammissione e di
esclusione dei soci;
h) propone all'assemblea generale ordinaria dei soci
la nomina dei soci benemeriti;
i) delibera sulle proposte di radiazione;
ARTICOLO 18- Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, é
il legale rappresentante della Associazione, sovrintende a tutte lei, attività
della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati
alla competenza dell'assemblea, del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei revisori dei con ti,
presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
Può delegare la sua firma, per singoli atti, ad uno
degli altri consiglieri.
Egli provvede alla direzione ed alla gestione
dell'Associazione in conformità delle delibere dell'Assemblea dei soci e del
Consiglio Direttivo.
Da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti delle
adunanze del Consiglio e delle Assemblee, provvede al normale andamento del
l'Associazione e sovrintende all'ordinaria amministrazione sociale.
Si incarica della tenuta dei libri contabili, tiene
aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della attività sociali;
provvede altresì, alla riscossione dei pagamenti da effettuarsi previo mandato
del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 19- Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di sua assenza o impedimento temporaneo; esplica inoltre le funzioni alle quali
viene espressamente delegato.
ARTICOLO 20 - Bilancio
L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal
1° Gennaio al 31 Dicembre.
Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio
finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'assemblea
generale ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il bilancio dell'
Associazione da esso stesso redatto con chiarezza e rappresentativo, in modo
veritiero e corretto, della situazione patrimoniale ed economico finanziaria
del l'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti
degli associati.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitali.
Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite
nell'attività sociale.
I conti economici finanziari
consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede
dell'associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro
approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro
consultazione insieme alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei
Conti.
Il bilancio verrà redatto dal
Tesoriere, il quale avrà anche il compito di detenere il fondo cassa.
ARTICOLO 21 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento del l'Associazione, é deliberato
dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con
l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci
presenti che costituiscono almeno i 2/3 di tutti i soci.
L’Associazione, in oltre, si scioglie con il venir
meno di tutto i soci fondatori.
Così pure la richiesta di convocazione dell`Assemb1ea
generale straordinaria da parte de soci avente per oggetto lo scioglimento
dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci, con esclusione
di deleghe. Oltre che per espressa volontà della Assemblea, 1'Associazione si
scioglie quando lo scopo sociale é divenuto impossibile.
L'Associazione si estingue anche quando tutti gli
associati sono venuti a mancare su istanza e delibera del Consiglio Direttivo.
Nelle suddette ipotesi il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea la quale,
preso atto del verificarsi delle cause estintive adotterà a maggioranza dei
presenti tutte le determinazioni per addivenire allo scioglimento della
Associazione.
In caso di scioglimento
dell'Associazione, si delibera che un eventuale patrimonio sarà devoluto, in
conformità alla qualifica di ONLUS e all’art.10 comma 2 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460. a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizione fisica, psichica, economica, sociale o
familiare.
b) Componente collettività estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
Eventuali beni in uso e non
di proprietà dovranno essere restituiti agli organi di appartenenza.
ARTICOLO 22
Per quanto non è espressamente contemplato dal
presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e
le disposizioni di legge vigenti, in particolar modo quelle che regolano le
associazioni ONLUS.
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